Scommesse - divieto di scommesse – ratio – dolo specifico – non occorre – illecito di pericolo

Il divieto di scommesse calcistiche, prescritto dall’art. 24, comma 1, CGS FIGC, integra una fattispecie sanzionatoria di pericolo, nella quale il giudizio di disvalore dell’illecito sportivo è anticipato (Trib. naz. arb. sport, Giudice unico, 15.5.2012, Lodo Barletta Calcio; CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025). Scopo della norma è prevenire ogni conflitto – anche soltanto in potenza – tra i valori etici e morali che fondano il sistema sportivo federale e il comportamento dei tesserati del settore professionistico, soggetti dai quali è esigibile una condotta improntata a canoni di particolare rigore e responsabilità. D’altra parte, l’interesse tutelato dalla norma è di evitare il coinvolgimento dei tesserati in attività comunque riconducibili alla raccolta di scommesse nel calcio, e non soltanto la regolarità delle competizioni (CFA, SS.UU., n. 34/2024-2025).

Stagione: 2025-2026

Numero: n. 0017/CFA/2025-2026/A

Presidente: Torsello

Relatore: Landi

Riferimenti normativi: art. 24 CGS;

Articoli

1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA.
2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso i soggetti non autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA. Agli stessi è fatto, altresì, divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, presso soggetti autorizzati a riceverle relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i dirigenti delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a tre anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1, il fatto è punito con l’applicazione, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto, delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
5. I soggetti di cui all'art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

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