Processo sportivo in genere – responsabilità del presidente della società – posizione di garanzia
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 2 del Codice di giustizia sportiva, un Presidente di associazione/società sportiva è tenuto a prevenire la violazione dei regolamenti e dei principi federali da parte degli affiliati alla propria compagine dovendosi dunque impegnare a conoscere le condizioni soggettive dei partecipanti alle attività del gruppo sportivo e dei collaboratori dello stesso, in tal modo assumendo una posizione di garanzia nel senso che è lui che naturalmente deve garantire agli organismi di controllo la regolarità della condizione e delle condotte dei partecipanti all’associazione/società presieduta e non il contrario.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0017/CFA/2024-2025/C
Presidente: Torsello
Relatore: Mauceri
Riferimenti normativi: art. 4 CGS; art. 2 CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.