Processo sportivo in genere – responsabilità del presidente della società – posizione di garanzia

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 e dell’art. 2 del Codice di giustizia sportiva, un Presidente di associazione/società sportiva è tenuto a prevenire la violazione dei regolamenti e dei principi federali da parte degli affiliati alla propria compagine dovendosi dunque impegnare a conoscere le condizioni soggettive dei partecipanti alle attività del gruppo sportivo e dei collaboratori dello stesso, in tal modo assumendo una posizione di garanzia nel senso che è lui che naturalmente deve garantire agli organismi di controllo la regolarità della condizione e delle condotte dei partecipanti all’associazione/società presieduta e non il contrario. 

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0017/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Mauceri

Riferimenti normativi: art. 4 CGS; art. 2 CGS

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Salva in pdf