Processo sportivo in genere - condanna alle spese – condanna alle spese – motivazione - necessità
Ai sensi dell’art. 55, comma 1, C.G.S. “…il giudice, se il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può…condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte…”. Pertanto, si richiede che comunque il giudice motivi – usando la norma l’espressione “può” – le ragioni della sua decisione di condanna. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, non rilevando nella decisione del TFN alcuna pronuncia di inammissibilità o di qualificazione della lite come “temeraria”, in esse il giudice di prime cure avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della residua ritenuta “manifesta infondatezza”, che non sussisteva, comportando invece la decisione una complessa attività interpretativa che portavano a ritenere i reclami, già in primo grado, meramente infondati e non manifestamente infondati).
Stagione: 2025-2026
Numero: n. 0016/CFA/2025-2026/C
Presidente: Scordino
Relatore: Correale
Riferimenti normativi: art. 55 CGS;
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Art. 55 - Condanna alle spese
1. Il giudice, se il ricorso o il reclamo viene dichiarato inammissibile o manifestamente infondato ovvero se ritiene la lite temeraria, può, con la decisione che definisce il procedimento, condannare la parte soccombente al pagamento delle spese in favore dell’altra parte fino a una somma pari a dieci volte il contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a 500 euro.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto alla Procura federale.