Giudizio e responsabilità disciplinare - principi di lealtà, correttezza e probità – riguarda ogni rapporto riferibile all’attività sportiva - parametro di legittimità del comportamento
L’art. 4 comma 1 del Codice di giustizia sportiva costituisce applicazione del principio di lealtà sancito dall’art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI, secondo cui i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, cooperando attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva. Il dovere di tenere una condotta rigorosamente ispirata ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, sebbene solitamente riconducibile al canone di lealtà sportiva, ha assunto una dimensione più ampia, traducendosi in una regola di condotta generale che investe qualsiasi attività comunque rilevante per l’ordinamento federale, in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 53/2021-2022). La previsione di cui all'art. 4 CGS si sostanzia in un parametro di legittimità del comportamento in concreto tenuto da ciascun associato e affiliato all’ordinamento sportivo. E non è un caso che le sanzioni per la sua violazione non siano predeterminate nel minimo e nel massimo, perché è l’elasticità stessa che caratterizza la norma primaria, la sua adattabilità alle situazioni e la sua estrema versatilità ad essere impiegata in combinato disposto con tutta l’altra serie di disposizioni vigenti, a giustificare un sistema sanzionatorio “aperto” e funzionale alle esigenze del caso, naturalmente secondo parametri motivazionali esplicitati e che si attaglino alla singola vicenda. Il ruolo della fattispecie diventa fondamentale per la soluzione del singolo caso e per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (CFA, SS.UU., n. 113/2020-2021) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistente la violazione di tali principi nel comportamento di un calciatore che, nell’area antistante un pubblico esercizio, ha colpito con un pugno al volto un altro calciatore, il quale – caduto a terra – è stato poi ripetutamente attinto con calci al volto da soggetti non identificati)
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0015/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 2 Codice di comportamento sportivo CONI;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.