Processo sportivo in genere – principi generali – onere della prova – mancata costituzione – prova dei fatti dedotti - necessità
La mancata costituzione non può essere considerata una sorta di ammissione delle affermazioni avversarie. Tale scelta processuale non esonera controparte che agisce in giudizio dall’onere della prova dei fatti dedotti.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0014/CFA/2024-2025/D
Presidente: Barbieri
Relatore: Crocetti Bernardi
Riferimenti normativi: art. 44 CGS;
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.