Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – responsabilità del presidente della società - natura - non è responsabilità oggettiva ma soggettiva – ratio - violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza – onere della prova
Il presidente di una società ricopre un ruolo di garanzia che non può renderlo esente da censure per il solo fatto dell’esistenza di un procuratore speciale dotato di un potere peraltro concorrente ma certo non sostitutivo e liberatorio. Lo status di Presidente di una società si caratterizza non solo quale espressione della rappresentanza della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto (secondo un logico criterio di imputazione dei fatti e degli effetti, anche con funzione di semplificazione dei rapporti stessi), ma anche quale funzione di garanzia che la figura del Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società, anche senza esserne tesserati) degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. La responsabilità del Presidente non è pertanto una responsabilità oggettiva in senso stretto, priva cioè di qualsiasi elemento soggettivo, ma è piuttosto una responsabilità in cui l’elemento soggettivo è agevolmente rinvenibile non tanto nella c.d. culpa in eligendo (nella scelta di fatto di un soggetto che ha agito nell’interesse della società) o nella c.d. culpa in vigilando (nel non aver controllato che il comportamento dell’extraneus fosse conforme e coerente con la disciplina dell’ordinamento sportivo, nel caso di specie per la carenza di un contratto formale di sponsorizzazione, per la mancanza di documenti contabili idonei a dar conto della corretta gestione del rapporto contrattuale con il tecnico), quanto piuttosto nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società (e di coloro, anche non tesserati, che hanno agito in nome o nell’interesse della stessa) derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023). Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 1153 dell’11.01.2024), ai sensi dell’art. 2697 c.c. (sull’onere della prova), l’attore è tenuto alla prova dei fatti che egli pone a fondamento della sua pretesa, mentre il convenuto è tenuto alla prova dei fatti modificativi o estintivi. In materia di procedimenti sanzionatori o di norme di comando che impongano un facere, il principio appena richiamato comporta che l’autorità agente (nel nostro caso la Procura federale), una volta dimostrata la violazione della norma, può operare secondo presunzioni ovvero in ragione del ruolo svolto al fine di individuare il responsabile della violazione (ovvero comunque il soggetto cui la violazione debba essere imputata). Spetta invece all’incolpato dimostrare il proprio comportamento incolpevole (cioè i fatti estintivi della responsabilità). Ciò non determina una integrale inversione dell’onere della prova, ma scandisce la caratteristica degli illeciti di mera trasgressione, che impongono al giudice “di individuare l’autore dell’inosservanza secondo un giudizio di colpevolezza normativo, ancorata cioè a parametri di legge o regolamentari esterni al dato psicologico, con limitazione dell’indagine, sull’elemento oggettivo dell’illecito, all’accertamento della suitas della condotta inosservante” (Cass. n. 1153/2024). La responsabilità del presidente di una società sportiva rispetto alla supervisione e controllo dell’adempimento dei pagamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, ai sensi dell’art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, non appare revocabile in dubbio. Sul presidente di una società sportiva, quale legale rappresentante della società stessa e pertanto quale soggetto nella cui sfera di controllo si è prodotta la trasgressione, spetta l’onere di provare il proprio comportamento positivo rivolto all’adempimento della norma invece violata.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0013/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 6 CGS; art. 85, lett. C), par. V NOIF;
Articoli
Art. 6 - Responsabilità della società
- La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali.
- La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2.
- Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime.
- La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
- La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio da persone che non rientrano tra i soggetti di cui all'art. 2 e che non hanno alcun rapporto con la società. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito.