Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – disciplina - ratio – sanzioni a carico delle società - penalizzazione punti in classifica – si ripercuote sulla par condicio – errore scusabile – esclusione

La disciplina dettata in materia di regolarità fiscale e contributiva si inserisce in un contesto regolamentare che ha ad oggetto la centralità del perseguimento dell’obiettivo di un attento controllo sull’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche a garanzia del regolare svolgimento dei campionati (CFA, SS.UU., n. 132/2023-2024). Si tratta di un architrave della disciplina concernente la stabilità finanziaria delle società. Per questa ragione la penalizzazione di punti in classifica si ripercuote anche sulla sfera giuridica degli altri competitori ed è tesa al ripristino della par condicio (CFA, SS.UU., n. 108/2022-2023). Posto che l’adempimento o meno delle predette disposizioni incide direttamente sulle altre società (che invece siano adempienti) non può ammettersi alcun errore scusabile. Ciò, tanto più considerato che per la configurazione dell’errore scusabile, rispetto alle norme sanzionatorie, è necessario che l’errore tragga origine da incertezze e difficoltà obiettive di interpretazione della normativa, ovvero dalla novità della questione ovvero ancora dall’oscillazione della giurisprudenza; circostanze tutte che devono essere accertate nel caso concreto (in argomento Collegio di garanzia dello sport, n. 5/2014). D’altro canto (CFA, SS.UU., n. 8/2023-2024), ai fini dell’applicazione dell’errore scusabile, non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, CGS «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». L’errore sul divieto, pertanto, può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivi da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 104/2022-2023). Inoltre - secondo un orientamento – esso potrebbe concernere solo l’erronea applicazione di disposizione processuale e non di carattere sostanziale, come nel caso di specie (Alta corte di giustizia sportiva n. 25/2012; Alta corte di giustizia sportiva n. 3/2013; Alta corte di giustizia sportiva n. 30/2013).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0013/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 85, lett. c) punto V, n. 1, NOIF

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