Sanzioni disciplinari – principio di proporzionalità – applicazione – diverse posizioni dei sanzionati

Il principio di proporzionalità, quale canone che in generale governa le fattispecie di irrogazione di sanzioni, si declina tenendo conto delle diverse posizioni rivestite dai sanzionati. Nel valutare una eventuale sproporzione deve tenersi conto del ruolo di primus inter pares del presidente di una società; posizione di priorità alla quale può corrispondere una maggiore severità della sanzione (in argomento: Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 55/2018).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0013/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Scordino

Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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