Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all’esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera – ritardato pagamento delle somme – reiterazione di illeciti della medesima natura - tenuità del fatto - non è invocabile

In caso di ritardato pagamento delle somme ex art. 85 delle NOIF e dall’art. 33, comma 3, CGS, non è invocabile una situazione di inesigibilità della condotta, tale da esimere da responsabilità, in ragione dell’asserita tenuità del fatto-violazione, quale denotata dal ritardo di un solo giorno. La particolare tenuità del fatto è astrattamente configurabile solo allorché la condotta trasgressiva rappresenti un fatto episodico ed occasionale nel contesto di una sana e accurata gestione economico-finanziaria delle Società sportive. Osta al riconoscimento di questa particolare causa di non punibilità la reiterazione di illeciti della medesima natura di quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell’applicabilità dell’esimente. Devono escludersi dall’ambito della particolare tenuità del fatto condotte “seriali” che denotino una pluralità di trasgressioni della stessa indole. La serialità ostativa, idonea ad integrare l’abitualità della condotta trasgressiva, si realizza quando l’autore perpetui plurimi e autonomi comportamenti illeciti, costituendo impedimento al riconoscimento di questa speciale causa di non punibilità (nel caso di specie erano state irrogate precedenti sanzioni irrogate allo stesso titolo alla società reclamante, per gli omessi versamenti, entro i termini federali, della mensilità di ottobre 2023 spettante ad un tesserato a titolo di incentivazione all’esodo (0170/TFNSD-2023-2024), degli emolumenti netti dovuti in favore di alcuni tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2023 (0211/TFN-SD/2023-24), delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di settembre e ottobre 2023 (0108/CFA/2023-24) e delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023 (0132/CFA/2023-24), ossia per trasgressioni tutte chiaramente appartenenti alla stessa indole della violazione di cui trattasi, in quanto tutte espressione della insofferenza della Società alle regole di sana gestione economico-finanziaria, per concludere che la reiterazione di comportamenti abituali non consente l’applicazione alla fattispecie della causa di non punibilità di cui all’art. 131 - bis cod. pen.).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0012/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Giordano

Riferimenti normativi: art. 85, NOIF; art. 33, comma 3, CGS;

Articoli

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo trimestre 1° novembre‐31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il trimestre 1° novembre‐31 gennaio e di una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento della mensilità di febbraio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità; *

g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio‐31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre‐31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo trimestre 1° novembre‐31 gennaio comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del trimestre 1° novembre‐31 gennaio e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di febbraio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva alla suddetta mensilità; *

g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo‐30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all’art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre‐31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio‐31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile‐30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. *

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

 

*Articolo così modificato dal C.U. FIGC n. 133/A del 16 dicembre 2019, dal C.U. 40/A del 14.09.2022 in aggiunta dei commi dal 5 a 8 e in ultimo dal C.U. FIGC n. 62/A del 9.11.2022 di cui si riporta il testo previgente: “1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre. 2. Le società di Serie A sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e alle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza; b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del solo secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; d) il mancato pagamento del secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); e) il mancato pagamento del terzo trimestre (1° gennaio - 31 marzo) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre; f) il mancato pagamento del quarto trimestre (1° aprile - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.  3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: a) il mancato pagamento del primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica; b) il mancato pagamento del solo secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; c) il mancato pagamento del secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; e) il mancato pagamento del terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre) e di uno di quelli precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i); f) il mancato pagamento del quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica; g) il mancato pagamento del quinto bimestre (1° marzo - 30 aprile) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre; h) il mancato pagamento del sesto bimestre (1° maggio - 30 giugno) e di quelli precedenti, ove non assolti prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classi fica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre. 5. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND è punita con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni.”

*Comma 6 introdotto dal C.U. FIGC n. 129/A del 4 dicembre 2020 e così modificato dal C.U. FIGC n. 62/A del 9.11.2022 di cui si riporta il testo previgente: “Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento di tutte le somme dovute in favore di calciatrici, allenatori e collaboratori della gestione sportiva con accordi economici depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare il mancato pagamento di tutte le somme dovute, per il primo semestre (1° luglio - 31 dicembre) e per le mensilità precedenti ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno un punto di penalizzazione in classifica”.

* Comma 3 lett. f)  introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023: di cui si riporta il testo previgente “il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.

* Comma 4 lett. f) introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente "il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica”.

* Comma 3 introdotto dal  C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente

"d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;"

* Comma 4 introdotto dal C.U. FIGC n. 142/A del 21 dicembre 2023 di cui si riporta il testo previgente

"d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre‐31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. i);

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio‐28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;"

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