Mezzi di prova – criteri di formazione, utilizzazione e valutazione – tassatività dei mezzi di prova – esclusione - principio di libertà valutativa del giudice - provenienza delle prove – non rileva

Nel processo sportivo manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova (Corte federale d’appello, SS.UU., n.14/2023-2024; Corte federale d’appello, SS.UU., n.126/2023-2024). Ciò si riflette anche nel regime di valutazione della prova regolato dall’art. 57 del CGS, che consente agli organi di giustizia sportiva di “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti. In ogni caso, è applicabile anche al processo sportivo il principio processual-civilistico secondo cui le prove come tali, una volta acquisite od assunte, non importa per iniziativa di chi, sono sottoposte all'apprezzamento del giudice, senza che la loro provenienza lo possa condizionare in un senso o nell'altro (CFA, SS.UU., n. 115-2019/2020).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0011/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 57 CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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