Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – ratio
Le Sezioni Unite della Corte federale di appello hanno avuto modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS, da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della giustizia sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante (CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023: CFA, SS.UU., n. 81/2021-2022 CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 52/2021-2022).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0010/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Crocetti Bernardi
Riferimenti normativi: art. 102 CGS;
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Art. 102 - Reclamo del Presidente federale
1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.