Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell’entità della sanzione alla gravità dell'illecito - necessità

L’entità della sanzione va commisurata alla gravità dell’illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, in quanto la sua efficacia deterrente, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo (CFA, Sez. I, n. 111/2023–2024; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; Sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, SS.UU., n.110/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 36/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024). Sussiste dunque una stretta correlazione tra gravità dell’illecito ed entità della sanzione, in grado di soddisfare – secondo un bilanciamento che non può che essere effettuato in concreto – il criterio di proporzionalità. Solo se tale criterio viene osservato, si può affermare che la sanzione conservi un’efficacia deterrente e non restituisca un’immagine sbiadita della fattispecie sanzionatoria astrattamente prevista dal CGS. In quest’ultimo caso, infatti, proporzionalità e deterrenza della sanzione verrebbero immancabilmente a venire meno.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0009/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Tucciarelli

Riferimenti normativi: art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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