Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 7 CGS e art. 7, comma 5, statuto FIGC – modelli di prevenzione – adozione - effetti e conseguenze
Il nuovo Codice di giustizia sportiva (CFA. SS.UU., n. 5/2023-2024) ha delineato un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica dunque la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre là dove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo (CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, n. 77/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 82/2021-2022) (la Corte federale, in una fattispecie di illecito sportivo, ha ritenuto che la società non avesse dedotto l’adozione, quanto meno a livello embrionale, di modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5, dello Statuto federale, né di avere adottato, data la rilevanza della gara, alcuna attività preventiva, a nulla rilevando che i contatti tra le parti fossero prevalentemente avvenuti telefonicamente e al di fuori dei locali di pertinenza dei sodalizi, tenuto conto che il momento conclusivo ha comunque avuto luogo prima dell’inizio della gara).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0008/CFA/2024-2025/G
Presidente: Torsello
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 7 CGS; art. 7, comma 5, Statuto FIGC
Articoli
Art. 7 - Scriminante o attenuante della responsabilità della società
- Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto.