Illecito sportivo – caratteri

L’illecito sportivo si configura, da un lato, come a consumazione anticipata, nel senso che, sul piano dell’elemento oggettivo, si caratterizza per essere già perfetto in presenza di un atto “diretto” a raggiungere il fine voluto indipendentemente cioè dall’effettiva realizzazione di questo, e, dall’altro, come fattispecie a condotta libera (circostanza viepiù enfatizzata dalla precisazione “qualsiasi mezzo”) tipizzata cioè esclusivamente in ragione della sua ontologica vocazione ad esprimere un’oggettiva tensione finalistica verso la lesione del bene protetto. Del pari, sul versante dell’elemento soggettivo, occorre che l’atto sia “intenzionalmente” diretto al risultato lesivo. Il dolo è, dunque, dolo intenzionale, di proiezione cioè verso il compimento di un risultato ulteriore, la cui verificazione ha la natura di evento aggravante della condotta. Il dolo investe, in definitiva, lo stesso risultato cui tende la condotta, risultato che resta pienamente aderente allo sviluppo della sua pianificazione e che ricade nell’ambito degli elementi costitutivi della fattispecie, sia pure come fattore di aggravamento. La fattispecie di illecito sportivo, lungi dal poter essere ricondotta a protocolli rigidi, contraddistinti da metodologie definite ed attuate per il perseguimento delle medesime finalità, evidenzia un ampio spettro applicativo così congegnato dal legislatore federale proprio al fine di intercettare e neutralizzare la preoccupante pervasività del fenomeno, reso ancor più subdolo proprio delle sue mutevoli forme di attuazione, capaci di saldare interessi e motivazioni tra loro anche profondamente diverse (sportive, economiche, di mera convenienza o opportunità) (CGF, SS.UU., n. 256/2013-2014); - ai fini dell’integrazione della fattispecie dell’illecito sportivo non è necessario che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica (CGF, SS.UU., n. 32/2011-2012; CGF, SS.UU., n. 19/2012-2013; CGF, SS.UU., n. 22/2012-2013; CGF, SS.UU., n. 23/2012-2013; CGF, SS.UU., n. 242/2012-2013; CGF, SS.UU., n. 93/2013-2014; Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 4/2015; CFA, SS.UU., n. 55/2015-2016; CFA, SS.UU., n. 90/2015-2016; CFA, SS.UU., n. 10/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 5/2017-2018; CFA, SS.UU., n. 30/2017-2018; CFA, SS.UU., n. 35/2017-2018; CFA, SS.UU., n. 18/2018-2019; CFA, SS.UU., n. 19/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 84/2020-2021; CFA, SS.UU. n. 89/2022-2023); - l’illecito sportivo si configura come un illecito di attentato per cui il bene giuridico tutelato - il leale e corretto svolgimento di una competizione sportiva - riceve una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l’effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso. La fattispecie considerata equivale a quella che il diritto penale ricomprende nei reati di pericolo. In questo caso, infatti, la soglia di punibilità arretra al compimento di un’attività idonea ad alterare il naturale svolgimento di una competizione. Questa impostazione trova riscontro anche in virtù di un’interpretazione sistematica della norma disciplinata dall’art. 7, CGS FIGC [n.d.r. Codice previgente]. Infatti, al comma 6 del medesimo articolo, si specifica che << In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate. >>. In questo caso il verificarsi dell’evento configura un’ipotesi aggravata di illecito sportivo, che si innesta sulla norma di base, rappresentata dall’art. 7, comma 1, CGS FIGC, e non gode, quindi, di un proprio impianto sanzionatorio autonomo. Pertanto, seguendo l’interpretazione prevalente della Suprema Corte in tema di delitti di attentato è del tutto irrilevante il conseguimento di un effettivo vantaggio ottenuto attraverso condotte corruttive finalizzate alla compromissione del buon andamento di una competizione sportiva, necessitando semplicemente che sia stato avviato l’iter illecito (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU., n. 93/2017); - trattandosi di fattispecie causalmente orientata (ovvero a forma libera), la sua integrazione non dipende dal compimento di azioni di gioco in sé vietate, né puntualmente descritte dalla norma, la quale si limita a tipizzare il mero profilo causale della condotta stessa. L’illecito sportivo, per altro, si distingue dal comportamento antisportivo perché è connotato da dolo specifico, in quanto l’agente deve avere operato, non solo con coscienza e volontà, ma al precipuo scopo di conseguire le finalità descritte dalla norma, laddove il comportamento antisportivo si esaurisce in condotte violative di generici doveri di lealtà, correttezza e probità, che ben possono essere tenuti anche in assenza di ulteriore, specifico, illecito obiettivo (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 1/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 92/2020-2021).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0008/CFA/2024-2025/E

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 30 CGS

Articoli

1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m).
5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00.
6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito.
7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.

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