Mezzi di prova - mezzi di ricerca della prova - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – principi generali

Le intercettazioni telefoniche possono essere utilizzate come vere e proprie prove al fine dell’accertamento di una violazione disciplinare e possono essere acquisite nell’ambito di un’indagine penale ed essere pienamente utilizzate anche nei procedimenti innanzi alla giustizia sportiva. Al riguardo è stato considerato (da ultimo, CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023) che le intercettazioni telefoniche costituiscono, del tutto legittimamente, materiale probatorio acquisibile al procedimento, dovendo le intercettazioni medesime essere considerate nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza neppure possibilità di sindacare la loro origine e il modo della loro acquisizione (CGF, SS.UU., n. 32/2011-2012; CGF, SS.UU., n. 43/2011-2012; CFA, SS.UU., n. 46/2015-2016; CFA, SS.UU., n. 10/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 12/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 96/2016-2017; CFA, SS.UU., n. 102/2016-2017). Del resto, un identico orientamento è perfettamente coerente con plurime decisioni della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 15.01.2019 n. 741; Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 29.09.2022, n. 28398 e Corte di Cassazione 15 dicembre 2022, n. 36861).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0008/CFA/2024-2025/D

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

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