CFA – domande e eccezioni – nuovi documenti – ammissibilità

L’art.101, comma 3, terzo periodo, del Codice di giustizia sportiva - in modo molto ampio - ha previsto la piena possibilità di produzione in appello di nuovi documenti, con il solo limite dell’indicazione analitica degli stessi nel reclamo e della comunicazione alla controparte. Si tratta di un regime derogatorio rispetto ai principi dell’ordinamento generale sopra detti, giustificato certamente dalla peculiarità degli interessi implicati nel giudizio sportivo (CFA, SS.UU., n. 29/2022-2023, confermata dal Collegio di garanzia dello sport, Sez. II, n. 76/2023). E, in questo senso, il Collegio di garanzia dello sport aveva in precedenza ritenuto che “nel processo sportivo (ugualmente che nel processo civile) possono essere ammesse nuove prove, compresi i documenti, laddove utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi, così da consentire, in sede di legittimità, il necessario controllo sulla congruità e sulla logicità del percorso motivazionale seguito e sulla esattezza del ragionamento adottato nella decisione impugnata (fr. Cass. civ., Sez. I, 20/04/2016 n. 7971). Infatti, vale la pena ricordare che, a mente dell’art.2 del Codice della giustizia sportiva del CONI (cui ogni Federazione deve uniformarsi), i principi che ispirano il processo sportivo sono principi tesi alla piena tutela degli interessati secondo regole di informalità, pur facendo riferimento alle regole del processo civile, in quanto compatibili; ma quest’ultima locuzione non può far perdere di vista che nell’ordinamento sportivo il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin e, quindi, è compito degli Organi di giustizia  considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori.” (Collegio di garanzia dello sport, Sez. I, n. 56/2018).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0008/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Della Rocca

Riferimenti normativi: art. 101, CGS

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1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
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3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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