Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale – indagini – proroga – Procura generale dello sport – autorizzazione – efficacia sanante
Così come è principio pacifico nel procedimento penale che l’ordinanza del GIP, che autorizza la proroga delle indagini ha efficacia sanante sugli atti già compiuti (Cass. pen. n. 37729/2022), ugualmente nel processo sportivo eventuali irregolarità formali non rilevano sulla ritualità del procedimento (in tal senso, art. 2, comma 5, Codice della giustizia sportiva CONI secondo cui “I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto”.).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0008/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 119, comma 5, CGS; art. 2, comma 5, CGS CONI
Articoli
Art. 119 - Svolgimento delle indagini
1. Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all’accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia.
2. A tal fine, iscrive nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti, secondo le modalità prescritte dall’art. 53 del Codice CONI, in quanto compatibili. Il registro deve essere tenuto in conformità alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in quanto compatibile.
3. La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa.
4. La durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga del termine di cui al comma 4 per quaranta giorni. In casi eccezionali, la Procura generale dello sport può autorizzare una ulteriore proroga di durata non superiore a venti giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione della autorizzazione.
6. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
7. In caso di convocazione per audizione della persona sottoposta a indagini, l'atto di convocazione dovrà specificare che la stessa è persona sottoposta ad indagini e che ha il diritto di essere assistita da persona di propria fiducia in sede di audizione.
8. Gli atti eventualmente assunti in violazione della disposizione di cui al comma 7 sono inutilizzabili.