Produzioni audiovisive - Regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A – determinazione delle sanzioni pecuniarie – competenza dell’amministratore delegato della Lega - legittimità
Ai sensi del Regolamento produzioni audiovisive Lega nazionale professionisti Serie A per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23, 2023/24, il potere di determinare le sanzioni pecuniarie è legittimamente esercitato dall’Amministratore delegato, che è l’organo al quale spetta la competenza gestoria residuale, rispetto alle attribuzioni del Consiglio e dell’Assemblea. L’esercizio di un potere sanzionatorio può ben essere attribuito dagli associati, nella loro piena autonomia contrattuale, a un determinato organo, a cui essi così si sono volontariamente assoggettati (Trib. Milano, 2 agosto 2023, n. 6659). È la prassi abituale - la cui legittimità è largamente acquisita - della previsione di una pena privata nelle associazioni e di clausole di sanzione verso alcuni comportamenti degli associati. Una volta riconosciuto che la clausola, che determina una sanzione pecuniaria, è valida, la circostanza che si tratti di una sanzione pecuniaria di fonte convenzionale non esclude che la sua determinazione integri un atto gestorio, di competenza dell’organo munito di competenza residuale, né che l’organo che determina il contenuto della prestazione sia rappresentato da una persona fisica. Il potere residuale dell'Amministratore delegato è previsto dall'art. 11, comma 2, dello Statuto della Lega, a differenza delle altre ipotesi in cui lo Statuto attribuisce uno specifico potere a un organo diverso. Perché le parti possono sempre rimettere la determinazione di una prestazione a un terzo, persona fisica e, se possono rimetterla financo al suo mero arbitrio, lo possono di certo al suo potere discrezionale, quando esso, come nel caso di specie, è da esercitarsi entro parametri prefissati, come quelli di cui all’art. 9 (art. 1349 cod. civ.). Si tratta di un potere sanzionatorio basato sull’accertamento dell’integrazione dei fatti costitutivi di un comportamento qualificabile in termini di violazione dell'ordinamento interno all'ente (che tutti i soci sono chiamati a rispettare in virtù del vincolo associativo liberamente assunto) che fonda l’irrogazione della corrispondente sanzione convenzionale.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0007/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: Maffeis