Giudizio e responsabilità disciplinare – efficacia della sentenza dell’autorità giudiziaria – efficacia di giudicato – sentenza irrevocabile di assoluzione - definizione della fattispecie e qualificazione del fatto – autonomia dell’ordinamento sportivo

L’art. 111, comma 3, CGS riconosce efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito al dibattimento, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, “ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto”. Il successivo comma 6 stabilisce che “Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda”. Il sistema dei rapporti con le pronunce esofederali è dunque caratterizzato da una sua intrinseca coerenza ed organicità, atteso che l’efficacia della stessa sentenza penale assolutoria irrevocabile non è affatto predicata tout court dal Codice di giustizia sportiva, imponendosene in ogni caso un filtro valutativo ad opera degli organi di giustizia, e considerato altresì che l’ordinamento federale si dichiara impermeabile a qualsiasi altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti, dunque selezionando, nel novero dei provvedimenti del giudice contemplato dall’art. 125 c.p.p., unicamente quello, a motivazione obbligatoria (v. comma 3), dotato della poziore consistenza processuale e sostanziale, soprattutto in relazione ai risultati acquisiti ed ai criteri di valutazione della prova adottati, il cui rilievo motivazionale è specificamente imposto dall’art. 546, comma 1, lettera e), c.p.p., a pena di nullità (v. art. 125, comma 3, c.p.p.).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0006/CFA/2024-2025/C

Presidente: Torsello

Relatore: Marchese

Riferimenti normativi: art. 111, comma 3, del CGS

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1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato.
5. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.

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