Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revisione - art. 63, comma 4, lett. b), CGS – decreto di archiviazione penale – non è sentenza di assoluzione – non è sentenza irrevocabile

Ai sensi dell’art. 63, comma 4, lettera b), la revisione è ammessa, nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, nel caso in cui “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”. Stante il tenore letterale della norma, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione straordinaria, si richiede tassativamente che il confronto avvenga tra decisioni parimenti “irrevocabili”, con ciò evocando - inequivocabilmente e per logica di sistema - il concetto del “giudicato”. Il decreto di archiviazione penale non “equiparabile” ad una sentenza di assoluzione, e non si presta, in ogni caso, ad essere configurato come un provvedimento che abbia attitudine a divenire “irrevocabile”, cioè a costituire un giudicato, laddove nei suoi confronti non siano stati esperiti o non siano esperibili mezzi di impugnazione ordinaria. Secondo la Corte di Cassazione (Sez. II pen., del 15.12.2021, n. 2933) “appare evidente [come] la natura di atto endo-procedimentale del decreto di archiviazione, il suo caratterizzarsi quale decisione allo stato degli atti, non irrevocabile, al quale può sempre seguire la possibilità di una riapertura delle indagini sia di per sé inconciliabile con il concetto di prova nuova. Difatti, la natura dell'archiviazione quale atto del procedimento per sua natura non suscettibile di passare in giudicato rende evidente come lo stesso non possa essere posto a base di un'istanza di revisione, apparendo adeguato un limite di tal genere, secondo criteri di ragionevolezza, quanto alla previsione di limiti oggettivi alla revisione, per le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato (Sez. 3, n. 10407 del 16/01/2020, Esposito, Rv. 278541-01). Inoltre, occorre considerare come, evidentemente, la parte ricorrente con la propria istanza di revisione tenda a far rientrare in modo improprio il decreto di archiviazione quale elemento per richiedere la revisione nell'ambito del disposto di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c), quale prova nuova, nonostante l'evidente natura di epilogo decisorio a carattere non definitivo dello stesso, atteso che secondo interpretazione, già consolidata ed anche risalente, della giurisprudenza di legittimità il decreto di archiviazione non può rientrare neanche nell'ambito della lett. a), tanto che si è affermato che non può essere assimilato alla sentenza e al decreto penale di condanna (Sez. 6, n. 3556 del 22/11/1996, Mattera, Rv. 208663-01).” Corrispondentemente, la Corte federale ha affermato che “il provvedimento di archiviazione, trattandosi di decisione adottata allo stato degli atti, non contiene alcun definitivo accertamento di fatto, potendo anche essere superato da un decreto motivato di autorizzazione alla riapertura delle indagini qualora si verifichi l’esigenza di nuove investigazioni in relazione al medesimo fatto (art. 414 c.p.p.)” (CFA, Sez. I, n. 99/2019-2020; in termini già CGF, Sez. V, n. 115/2009-2010), atteso che solo la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, può avere efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto, “Conclusione che appare evidente alla luce delle diverse cognizioni e regole di giudizio che presiedono all’emissione di un decreto di archiviazione piuttosto che di una sentenza assolutoria. Nel caso di specie, pertanto, nessuna efficacia di giudicato può darsi al citato decreto di archiviazione” (CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024). D’altro canto, la norma federale di riferimento dell’ipotesi di revisione per “inconciliabilità” tra decisioni appare plasmata su quella di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p., la quale parimenti richiede che il confronto revisionale avvenga con i fatti stabiliti in “altra sentenza irrevocabile”, resistendo pertanto l’originaria pronuncia affermativa della responsabilità ad ogni altro provvedimento che non sia munito di tale ineludibile qualificazione processuale.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0006/CFA/2024-2025/B

Presidente: Torsello

Relatore: Marchese

Riferimenti normativi: art. 63, comma 4, lett. b), CGS

Articoli

1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.

Salva in pdf