Processo sportivo in genere – legittimazione e interesse a ricorrere - annullamento delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio federale – intenzione del Legislatore di restringere l’accesso alla tutela
L’art. 9, comma 10, primo periodo, dello statuto-regolamento della LNPA (che è fonte nell’ambito dell’ordinamento endo-federale, secondo la gerarchia posta dall’art. 2 dello Statuto FIGC: Corte sport. app., SS.UU., n. 90/2017-2018) stabilisce che “[p]er le impugnazioni delle delibere assembleari e consiliari la giurisdizione in via esclusiva competerà a organi giurisdizionali interni della giustizia sportiva, ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il rito di cui all’art. 86 del Codice di Giustizia Sportiva”. Aggiunge però il successivo periodo: “Sono legittimate a impugnare: (i) le delibere assembleari, le Società Associate assenti, dissenzienti o astenute; e (ii) le delibere consiliari, i consiglieri dissenzienti, astenuti e assenti, nonché per le sole delibere che ledono diritti soggettivi, le Società Associate. Le impugnazioni devono essere proposte entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della P.E.C. contenente il relativo verbale, ai sensi delle relative norme nel tempo applicabili”. Come appare anche dal riferimento alla data di ricezione della PEC come dies a quo, che mira a restringere in termini assai contenuti l’ambito temporale di contestazione delle delibere, la legittimazione ad agire è circoscritta alle società che non abbiano approvato la delibera contestata, ma comunque avessero titolo a partecipare all’assemblea.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0005/CFA/2024-2025/B
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 79 CGS; art. 86 CGS
Articoli
Art. 79 - Competenza e articolazione territoriale del Tribunale federale
1. Il Tribunale federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale o ai Giudici sportivi territoriali.
2. Il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale.
3. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale.
Art. 86 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio federale
1. Gli organi della Federazione, della Procura federale e i tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni, possono proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
2. Un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale o un componente del Collegio dei revisori dei conti può proporre ricorso per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme Federali.
3. Il ricorso per l’annullamento delle delibere di cui ai commi 1 e 2, deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
4. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.