Processo sportivo in genere – giudice sportivo - qualificazione della domanda – contenuto sostanziale – rilevanza

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte, ma deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio (Cass. civ., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36272; Cass. civ., Sez. VI, 22 aprile 2021, n. 10727; Cons. Stato, Sez. VI, 11 aprile 2023, n. 3648) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che, pur avendo la ricorrente eccepito “la illegittimità ed erroneità della distribuzione di risorse economiche da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie A, oggetto della deliberazione dell’Assemblea assunta in data 11 maggio 2022” e che la propria domanda non avrebbe avuto a oggetto “il sindacato della delibera assembleare, e la sua impugnazione, bensì l’accertamento della violazione di un obbligo contrattuale, ovvero, in subordine, l’accertamento di una responsabilità extracontrattuale, determinate da tale delibera”, il fatto produttivo del danno di cui chiedeva il ristoro era proprio la delibera dell’11 maggio 2022; con la conseguenza che, per eliminare quel pregiudizio, non vi era altra via se non quella di cassare la delibera che si assume viziata e che dunque il ricorso proposto aveva natura schiettamente impugnatoria, restando perciò assoggettato alla relativa disciplina).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0005/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

Articoli

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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