Ripetizione dell’indebito – condanna al pagamento – interessi legali – si applicano – interessi moratori - non si applicano
Alla condanna al pagamento di somme conseguenti alla ripetizione di un indebito si applicano gli interessi legali (art. 1284, 1° co., c.c.) ma non gli interessi moratori maggiorati di cui all’art. 1284, 4° co., c.c. (c.d. super-interessi distinti dagli ordinari interessi legali di cui all’art. 1284, 1° co., c.c., v. Cass., Sez. Un., n. 12449/2024). Essi, seppur applicabili secondo un orientamento della Corte di Cassazione anche alle obbligazioni pecuniarie non contrattuali, come l’obbligazione di ripetizione dell’indebito (cfr. Cass., Sez. III, n. 61/2023, tema posto ma non risolto da Cass. SS.UU. n. 12449/2024 in ragione della tipologia di decisione), sono limitati all’ipotesi della proposizione di una domanda giudiziale e sono volti ad evitare, tra l’altro, che il debitore tragga giovamento dalla pendenza della lite differendo l’adempimento. Al di là della considerazione che l’art. 1284, 4° co., c.c. si riferisce alla proposizione della domanda giudiziale, circostanza che già ne esclude l’applicazione ai crediti fatti valere con domanda dinanzi agli Organi di giustizia sportiva (che non rappresentano una forma di arbitrato, mentre l’art. 1284, 4° co., c.c. si può applicare in caso di domanda di arbitrato, v. l’art. 1284, 5° co., c.c.), l’esclusione trova fondamento anche nella circostanza che la giustizia sportiva è caratterizzata, proprio per sua natura, da tempi estremamente ristretti nello svolgimento del procedimento ed è di per se in grado di evitare condotte dilatorie del debitore nel corso del giudizio stesso. Pertanto, non si può affermare che sussista nei procedimenti di giustizia sportiva la medesima ratio – scoraggiare comportamenti dilatori del debitore che resista in giudizio nonostante la fondatezza della pretesa creditoria, approfittando della durata del processo anche per utilizzare le somme dovute in investimenti più remunerativi rispetto all’interesse dovuto al creditore per il periodo di mora (cfr. Cass., Sez. III, n. 61/2023) – che giustifica l’applicazione dell’art. 1284, 4° co., c.c. dinanzi al giudice statale.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0004/CFA/2024-2025/H
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco