Prescrizione – diritti di natura economica – prescrizione - domanda al TAS - è atto interruttivo della prescrizione - effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione
Una domanda di appello al TAS di Losanna rappresenta un atto che manifesta la volontà del creditore di far valere il diritto ed idoneo ad interrompere la prescrizione (e ciò ancorché il giudizio dinanzi al TAS si sia concluso con una decisione di difetto di legittimazione) in quanto con essa si esprime la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti dell’obbligato. Si tratta di un effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione. Nell’ordinamento italiano anche la domanda di arbitrato rituale produce gli effetti propri della domanda giudiziale, dunque l’interruzione della prescrizione e la sospensione del relativo decorso per tutta la durata del processo fino al passaggio in giudicato del lodo (cd. effetto interruttivo permanente). Il medesimo effetto deve essere affermato in virtù del diritto svizzero, che rappresenta il diritto applicabile nel procedimento dinanzi al TAS, come ricorda lo stesso lodo del TAS (punti 91-94 del lodo in atti). L’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione si fonda sugli artt. 135, 2° co. e 138 del Codice delle obbligazioni svizzero. Il primo prevede che la prescrizione è interrotta «mediante atti di esecuzione, istanza di conciliazione, azione o eccezione davanti a un tribunale statale o arbitrale, nonché mediante insinuazione nel fallimento»; il secondo prevede, al primo comma, che «Quando la prescrizione sia interrotta mediante istanza di conciliazione, azione o eccezione, una nuova prescrizione comincia a decorrere se la lite è conclusa davanti all’autorità adita». È un effetto ex lege della domanda giudiziale o della domanda di arbitrato che determina l’effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione fino alla pronuncia della decisione
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0004/CFA/2024-2025/G
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 40, comma 3 CGS; artt. 135, 2° co. e 138 del Codice delle obbligazioni svizzero
Articoli
Art. 40 - Prescrizione
1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara;
b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.*
4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere un illecito disciplinare di qualsiasi natura o violazione in materia gestionale ed economica di cui agli artt. 30 e 31 senza rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato e, successivamente, assuma una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.
*C.U. FIGC n. 226/A del 17 giugno 2020: “Il Consiglio Federale…ha deliberato di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019”.