Prescrizione - diritti di natura economica – art. 40, comma 3 CGS - è termine di prescrizione
A norma dell’art. 40, comma 3, C.G.S. FIGC, «I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati». Secondo il tenore letterale della disposizione si tratta di un termine di prescrizione (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, 7 gennaio 2020, n. 2, punto 41) in relazione all’art. 25, 3° co., dell’allora vigente C.G.S., corrispondente al vigente art. 40, 3° co., C.G.S. FIGC). Seppure un termine può essere qualificato come termine di decadenza anche al di là del dato letterale, poiché si tratta di un diritto di credito, il termine si atteggia come un termine di prescrizione, cioè come un termine entro il quale il diritto deve essere fatto valere, pena la sua estinzione.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0004/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Marzocco
Riferimenti normativi: art. 40, comma 3 CGS
Articoli
Art. 40 - Prescrizione
1. Le infrazioni disciplinari si prescrivono al termine:
a) della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento di una gara;
b) della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito amministrativo;
c) della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, qualora si tratti di illecito sportivo;
d) della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle, in tutti gli altri casi.
2. L'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà.
3. I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.*
4. Qualora una persona che ha commesso o concorso a commettere un illecito disciplinare di qualsiasi natura o violazione in materia gestionale ed economica di cui agli artt. 30 e 31 senza rivestire la qualifica di dirigente, socio o tesserato e, successivamente, assuma una di tali qualifiche, i termini di prescrizione, per il procedimento a suo carico, decorrono dalla data in cui è stata assunta la qualifica di dirigente, socio o tesserato.
*C.U. FIGC n. 226/A del 17 giugno 2020: “Il Consiglio Federale…ha deliberato di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall’art. 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019”.