Tesseramento – calciatore – utilizzazione calciatore in posizione irregolare - illecito disciplinare di particolare gravità - sanzione – determinazione
La consapevole partecipazione a gare ufficiali o l’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - costituisce una seria violazione dei principi generali di lealtà, correttezza e probità nonché della specifica norma dell’art. 32, comma 2, C.G.S., e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità, in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei, e, per quanto attiene al calciatore, lo sottrae alle indispensabili tutele mediche e assicurative. L’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate dai Tribunali territoriali debbono essere adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività” (CFA, SS.UU. n. 67/CFA-2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70, 2022-2023; CFA, Sez. I, n. 86, 2022-2023; CFA, Sez. I, n. 96, 2022-2023; CFA, Sez. I, n. 27/2023-2024; CFA, Sez. IV, n. 7/2023-2024). Sul piano delle sanzioni, per quanto riguarda le società deferite, la penalizzazione di uno o più punti in classifica rappresenta - insieme con quella pecuniaria, e in disparte la perdita della gara - la sanzione tipica per le società che schierino in campo giocatori privi dei titoli e dei requisiti necessari e (salvo determinati correttivi di equità, da applicarsi quando il numero delle gare sia superiore a cinque) la società che faccia partecipare a una gara un calciatore non legittimato incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di € 100,00, per ciascun incontro.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0003/CFA/2024-2025/A
Presidente: Torsello
Relatore: De Zotti
Riferimenti normativi: art. 32, comma 2, CGS; art. 4 CGS; art. 44, comma 5, CGS
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.
Art. 32 - Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari
1. Ai dirigenti federali nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell’interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto.
2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
3. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.
4. Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda.
5. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio delle licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.
*5-bis. La violazione dell’art. 20 bis NOIF comporta l’applicazione delle sanzioni di seguito precisate.
5-ter. Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a € 10.000 e non superiore ad € 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%.
5-quater. L’assenza dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria da parte dei soggetti indicati dall’art. 20 bis, comma 1, delle NOIF, anche ove conseguente alla omessa regolarizzazione della documentazione ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 20 bis delle NOIF, comporta, per la società interessata dalla acquisizione, l’applicazione della sanzione di almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione è unica anche in caso di mancanza di più requisiti tra quelli indicati dai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis delle NOIF.
5-quinques. Il rilascio di dichiarazioni non veritiere, ai fini della dimostrazione dei requisiti di onorabilità o di solidità finanziaria comporta l’applicazione della sanzione di almeno 1 anno di inibizione per il dichiarante e di almeno tre punti di penalizzazione in classifica per la società interessata dalla dichiarazione non veritiera.
5-sexies. Entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della decisione adottata dagli organi della giustizia sportiva che porti all’applicazione di una delle sanzioni disciplinate dai commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies che precedono, la partecipazione societaria oggetto di acquisizione che ha dato luogo alla decisione di condanna dovrà essere trasferita a favore di soggetti che rispondano ai requisiti di onorabilità e solidità finanziaria di cui all’art. 20 bis NOIF. Il trasferimento deve prevedere l’espressa esclusione del mantenimento a favore dei cedenti di un qualunque ruolo nella società affiliata o nei soggetti che partecipino ad essa ed è comunicato alla FIGC ai fini dell’applicazione del nuovo procedimento di cui all’art. 20 bis NOIF nei confronti dei nuovi acquirenti.
5-septies. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 30 giorni per il trasferimento previsto dal comma che precede, alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.
5-octies. Ogniqualvolta decorrano ulteriori 60 giorni senza che l’obbligo di trasferimento sia stato adempiuto alla società affiliata interessata dal mancato adempimento è applicata una ulteriore sanzione di almeno tre punti di penalizzazione in classifica.
5-novies. Le sanzioni previste dai commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies e 5-octies, ricorrendone i presupposti di applicazione, si cumulano.
6. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, l'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, l'inibizione temporanea; al calciatore, la squalifica a tempo.
7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di compiere ovvero consentano che altri compiano atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
8. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell’art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).
9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell’inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
10. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l’esecuzione, commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere b), c), n) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).
12. Per le altre violazioni delle norme federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell’inibizione o della squalifica.
Norma transitoria
1. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-novies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano applicazione per tutti i procedimenti di valutazione non ancora conclusi ad opera della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).
2. Le disposizioni dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva trovano altresì applicazione, su richiesta della società sportiva interessata e secondo quanto previsto dalle disposizioni che seguono, per tutte le fattispecie per le quali, al momento della relativa entrata in vigore, eventuali sanzioni applicate ai sensi del previgente comma 5-bis non abbiano formato oggetto di giudicato.
3. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dei commi da 5-bis a 5-septies dell’art. 32 Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna società sportiva interessata può presentare istanza di riesame alla Co.A.P.S. con comunicazione trasmessa presso la FIGC - Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie).
4. L’istanza, che deve essere sottoscritta anche dai soggetti indicati dai commi da 1 a 4 dell’art. 20 bis NOIF, determina l’archiviazione dei procedimenti disciplinari avviati dalla Procura
Federale e rende improcedibili i giudizi eventualmente pendenti, con annullamento delle sanzioni eventualmente già comminate. È onere della società sportiva interessata comunicare alla Procura Federale e agli organi di giustizia sportiva competenti l’avvenuta presentazione dell’istanza di riesame fornendone la prova di trasmissione. L’improcedibilità è dichiarata dagli organi di giustizia sportiva presso cui è pendete il giudizio divenuto improcedibile.
5. La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter.
6. L’esito del riesame svolto dalla Commissione è comunicato al Presidente Federale e alla società sportiva interessata, e, nel caso in cui la Commissione rilevi inadempienze o la mancanza dei requisiti, è comunicato altresì alla Procura Federale.
*Commi aggiunti dal 5bis al 5novies dal C.U. FIGC n. 206/A del 17.03.2022.
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.