Lega nazionale dilettanti - Consiglio direttivo - componenti di diritto – incompatibilità con qualsiasi carica federale - interpretazione
I componenti di diritto del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, ed in particolar modo i Presidenti dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e Bolzano, eletti in ambito territoriale e non nazionale per presiedere articolazioni della LND, non rientrano nella incompatibilità prevista dall’art. 9.2 dello Statuto Federale, secondo cui “La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega è incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee nazionali e territoriali, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto”. L’espressione “fatti salvi gli eventuali componenti di diritto”, indicante la deroga all’incompatibilità sancita nell’art. 9.2, terzo periodo, dello Statuto FIGC, deve essere letta in stretta connessione con l’espressione “qualsiasi carica federale eletta nelle Assemblee nazionali”, sia dal punto di vista letterale, in ragione della sua collocazione immediatamente consecutiva a quest’ultima nel contesto della norma, sia per evidenti ragioni logiche, consistenti nella circostanza che le disposizioni dello Statuto federale prevedono che i titolari di alcune delle cariche attribuite nell’ambito delle Leghe ricoprano di diritto anche altre cariche federali elettive. E’ questo, ad esempio, il caso dell’elezione e composizione del Consiglio federale, disciplinato dallo Statuto, il quale stabilisce (art. 26.1) che di tale consesso facciano parte, rispettivamente, sei componenti eletti dalla Lega Nazionale Dilettanti e sette componenti eletti dalle Leghe professionistiche, prescrivendo espressamente che tra tali componenti sia compreso il Presidente di ciascuna Lega. Ciò trova conferma nelle disposizioni statutarie che regolano il procedimento di elezione dei Consiglieri federali da parte delle Leghe, le quali prescrivono che (art. 21.4) le previsioni relative al regolamento dei voti e alla presentazione delle candidature a tali cariche riguardano i Consiglieri “diversi dai membri di diritto” e che (art. 26.4) le modalità di tale elezione si riferiscono a quella dei Consiglieri federali da parte delle Leghe “esclusi i loro membri di diritto” (i.e. gli esponenti delle Leghe che fanno parte di diritto del Consiglio), con espressioni analoghe a quella utilizzata nell’art. 9.2. Anche a prescindere dall’analisi letterale della disposizione, non può interpretarsi la norma applicando la deroga in essa prevista a coloro che ricoprano di diritto le cariche ivi contemplate nell’ambito di una Lega. In particolare, è difficile comprendere quale sarebbe la ratio che sorreggerebbe l’esclusione dell’incompatibilità a ricoprire cariche federali elettive per i componenti “di diritto” del Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti. Occorre altresì considerare che, con riferimento ai componenti del Consiglio federale eletti in rappresentanza della LND, lo Statuto di quest’ultima (art. 14.2 ) distingue chiaramente la loro posizione da quella dei componenti del Consiglio direttivo, disponendo che i primi partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto ed escludendo, quindi, ad ulteriore conferma della tesi accolta nel presente parere, che essi possano contemporaneamente assumere la carica di componenti “di diritto” dell’organo collegiale.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0003bis/CFA/2024-2025/A
Presidente: Cirillo
Relatore: Del Gaizo
Riferimenti normativi: art. 9, comma 2, Statuto FIGC