Corte federale d’appello – assistenza del difensore – necessità

Dall’art. 100, comma 2, CGS – secondo cui nei procedimenti che si svolgono dinnanzi alla Corte federale d’appello le parti “non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”- consegue l’onere della “difesa tecnica” in tali giudizi, con la conseguenza che il procedimento avviato, in assenza del difensore, deve ritenersi inammissibile (CFA, Sez. IV, n. 119/2022-2023; CFA, Sez. II, n. 59/2020-2021; CFA, Sez. I., n. 68/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 71/2020-2021; CFA, Sez. III, n. 41/2019-2020; CFA, Sez. III, n. 42/2019-2020; CFA, Sez. IV, n. 92/2019-2020).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0002/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS

Articoli

1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato:
a) con reclamo della parte;
b) con reclamo della Procura federale avverso decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti;
c) con reclamo del Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l’attività giovanile e scolastica nonché, per le condotte violente ai danni di ufficiali di gara, anche su segnalazione del Presidente dell’AIA.
2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

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