Componente organi direttivi componenti federali e organi della Federazione - componente organi di giustizia –- incompatibilità - candidatura - non determina, di per sé, incompatibilità
Il procedimento per l’accertamento delle ipotesi di incompatibilità, nonché per la rimozione di quest’ultima, è disciplinato dall’art. 29, comma 4, dello Statuto. Quest’ultimo stabilisce che il predetto accertamento venga effettuato dalla Commissione Federale di garanzia “ entro e non oltre 7 giorni dalla elezione” e che ad esso consegua la contestazione dell’incompatibilità all’interessato, con diffida allo stesso a esercitare l’opzione entro i successivi 15 giorni, una volta decorsi i quali, all’esito dell’esame di eventuali memorie o osservazioni presentate dallo stesso interessato e accertato l’esercizio o il mancato esercizio dell’opposizione, ove l’incompatibilità persista, la Commissione Federale lo dichiara decaduto dall’ultima carica, se entrambe le cariche sono federali, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. La norma prevede, inoltre, che prima della dichiarazione di decadenza, l’interessato possa sempre esercitare l’opzione, fermo restando che, nelle more dell’esercizio della stessa e durante tutto il procedimento di accertamento, egli possa esercitare, con riferimento all’ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione. Anche per quanto riguarda i componenti degli Organi della giustizia sportiva, l’ipotesi di incompatibilità tra cariche si concretizza soltanto al momento in cui si siano verificate le condizioni per l’assunzione della seconda e la rinuncia ad una delle due debba obbligatoriamente avvenire solo dopo tale momento. Ne consegue che la semplice candidatura alla carica di componente di organi direttivi delle Componenti federali o di organi della Federazione non determina, di per sé, né la sussistenza di un’ipotesi di incompatibilità, né l’obbligo di dimissioni dall’incarico di componente dell’organo di giustizia (non prevista dalle disposizioni in esame), ferma restando, ovviamente, la facoltà del candidato di procedere autonomamente in tal senso, ove ne ravvisi egli stesso l’opportunità. D’altra parte, la disposizione contenuta nell’art. 34, comma 18, dello Statuto non pare disciplinare casi di incompatibilità tra cariche, né potersi applicare all’ipotesi di candidatura. Invero, da un lato, tale disposizione, nel vietare ai componenti di avere “rapporti di qualsiasi natura” con le società affiliate e con i tesserati, fino al decorso di un anno dalla cessazione dall’incarico, pare finalizzata a prevenire ipotesi di conflitto di interesse, temporaneo e/o circoscritto a singoli rapporti, diverse da quelle, di carattere generale e permanente, che determinano l’incompatibilità tra cariche. Dall’altro, interpretare la norma statutaria in esame nel senso che tra i “rapporti di qualsiasi natura”, cui essa ha riguardo, rientri anche quello che il candidato a una nomina o a una carica elettiva instaura con il titolare del potere di effettuare la prima o con i rispettivi elettori, equivarrebbe ad affermare che i componenti degli Organi di giustizia sportiva sarebbero del tutto incandidabili a ricoprire le cariche oggetto della richiesta di parere, addirittura fino a un anno dalla cessazione dell’incarico attualmente ricoperto. Tale conclusione, però, risulterebbe incompatibile con le disposizioni contenute nell’art. 29, che disciplinano in modo specifico e compiuto la fattispecie dell’incompatibilità tra cariche nell’ordinamento federale, sono applicabili anche ai componenti degli Organi di giustizia e contemplano anche per questi ultimi l’ipotesi di contemporanea sussistenza tra la carica originariamente ricoperta e le altre cariche ivi previste, stabilendo che tale sussistenza, in quanto incompatibile, debba solo essere rimossa mediante opzione tra una delle due cariche, esercitata dall’interessato, o decadenza dello stesso dall’ultima carica conseguita. Inoltre, poiché la situazione di incandidabilità costituisce una limitazione della posizione soggettiva dell’interessato, le norme che la disciplinano devono considerarsi di stretta interpretazione; per cui l’ipotesi ermeneutica appena esaminata confliggerebbe anche con questo principio, non ravvisandosi, nel citato art. 34, comma 18, alcun esplicito riferimento alla suddetta fattispecie. Le considerazioni sin qui formulate non escludono, peraltro, che la candidatura del componente di Organi di giustizia sportiva a ricoprire le cariche in questione possa comunque determinare ipotesi di conflitto di interesse, sulla cui portata è comunque necessario riflettere, in considerazione delle già rilevate condizioni di “piena indipendenza, autonomia, terzietà”, nelle quali tali Organi sono tenuti ad agire. Viene in rilievo il disposto dell’art. 29, comma 5, dello Statuto, il quale, con norma di chiusura in materia di incompatibilità, stabilisce che “Sono altresì incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in permanente conflitto di interesse … con l’organo nel quale sono eletti o nominati. Qualora il conflitto d’interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri”. La norma suddetta qualifica chiaramente come “incompatibili” (facendo conseguire al loro verificarsi la cessazione della carica) i soli casi di stabile conflitto di interesse e, di converso, prescrive il mero obbligo del titolare della funzione di astenersi dal prendere parte ad atti o deliberazioni, nelle situazioni in cui il conflitto sia limitato o temporaneo. Orbene, l’ipotesi di candidatura a una carica incompatibile con quella ricoperta in concomitanza dall’interessato pare rientrare nella seconda delle ipotesi ivi considerate, anche qualora a ricoprire quest’ultima sia il componente di un Organo di giustizia. Infatti la candidatura a una delle cariche predette non potrebbe ritenersi determinare un permanente conflitto di interessi con l’Organo di giustizia, né (sempre) sotto il profilo oggettivo, dipendendo, la portata del conflitto, dalla comparazione tra il perimetro di azione della carica che ci si candida a ricoprire e quello della carica di componente dell’organo di giustizia: perimetro che varia a seconda delle funzioni oggetto della prima e svolte nell’esercizio della seconda; né sotto il profilo temporale, essendo, il conflitto, destinato comunque a cessare col conseguimento della nuova carica, a seguito del procedimento descritto dall’art. 29, comma 4, dello Statuto, ovvero col mancato conseguimento della stessa, non essendo, a quel punto, più ipotizzabile una situazione del genere. Pertanto, la candidatura in questione pare poter integrare soltanto l’ipotesi di “conflitto di interessi limitato a singole deliberazioni o atti”, la cui sussistenza dev’essere valutata in concreto caso per caso e determina l’obbligo di astensione dell’interessato, che, per i componenti degli Organi della giustizia sportiva, è disciplinato dalle pertinenti disposizioni del codice di procedura civile, ai sensi degli artt. 33, comma 1, dello Statuto federale e dell’art. 45, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. La corretta applicazione delle suddette disposizioni è rimessa al prudente, doveroso, apprezzamento dell’interessato, nonché alla vigilanza della Commissione federale di garanzia, potendo, in ragione della variabilità della portata del possibile conflitto di interessi, determinare, in casi estremi, anche la necessità di fare ricorso all’astensione totale dall’esercizio delle funzioni, durante tutto il periodo della candidatura e fino alla conclusione del procedimento descritto dall’art. 29, comma 4, dello Statuto.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0002bis/CFA/2024-2025/B
Presidente: Cirillo
Relatore: Del Gaizo
Riferimenti normativi: art. 29, comma 4 e comma 5 Statuto FIGC; art. 34, comma 18, Statuto FIGC;