Componente organi direttivi componenti federali e organi della Federazione - componente organi di giustizia –- incompatibilità

Sussiste incompatibilità tra la carica di componente degli organi di giustizia a livello nazionale e territoriale e quella di componenti degli organi direttivi delle componenti federali e degli organi della Federazione. L’incompatibilità delle cariche federali è disciplinata dall’art. 29 dello Statuto federale. In particolare, il comma 2 di quest’ultimo, nel secondo periodo, facendo riferimento alle cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi di controllo e di garanzia ivi contemplati, nonché “di componente degli organi della giustizia”, stabilisce che esse “sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC”. Con riguardo agli organi della giustizia sportiva la suddetta incompatibilità è poi ribadita dall’art. 34, comma 17, dello Statuto, il quale prevede espressamente che “Il mandato dei componenti degli Organi della giustizia sportiva è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico federale”. Nel concetto di “carica federale” sono ricomprese, secondo le previsioni dello stesso art. 29, comma 1, tutte le cariche previste dallo Statuto e dalle norme da questo richiamate. A sua volta, il concetto di “ società affiliata” alla Federazione pare ricomprendere sia, per definizione (l’art. 1, comma 2, dello Statuto indica, infatti, con la denominazione “le società”, sia le società che le associazioni sportive che perseguono il fine di praticare il giuoco del calcio, associate alla Federazione), le associazioni sportive, sia gli altri organismi affiliati alla F.I.G.C., contemplati dall’art. 1, comma 2, dello Statuto, in ragione delle finalità perseguite dalla citata disposizione dell’art. 29, comma 2, la quale disciplina ipotesi di incompatibilità di componenti di organismi, le cui funzioni – aventi ad oggetto attività di controllo, garanzia e di risoluzione di controversie - debbono essere esercitate in condizioni di indipendenza, autonomia e terzietà, peraltro espressamente declinate dallo stesso Statuto (art. 33, comma 1) e dal Codice di giustizia sportiva F.I.G.C. (art. 45, comma 2) per i componenti degli Organi di giustizia; per cui l’incompatibilità in questione riguarda in generale le cariche di componenti degli organi direttivi delle Componenti federali, oltre che degli organi della Federazione.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0002bis/CFA/2024-2025

Presidente: Cirillo

Relatore: Del Gaizo

Riferimenti normativi: art. 29, Statuto FIGC; art. 34, comma 17, Statuto FIGC;

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