Sanzioni disciplinari – esecuzione delle sanzioni - squalifica di calciatori e tecnici - principio di afflittività ed effettività – ratio -– gravità dell'illecito – disvalore sociale – commisurazione della sanzione – necessità – espiazione effettiva delle sanzioni – necessità – principio di omogeneità dell’esecuzione - stessa categoria o competizione dell’illecito commesso – necessità - canoni di proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni - principio di omogeneità dell’esecuzione – applica

L’art. 21 del Codice di giustizia sportiva, che regola le modalità di esecuzione della squalifica dei giocatori e tecnici, prevede due principi fondamentali: il principio di effettività e afflittività e il principio di omogeneità. Il principio dell’effettività e afflittività della sanzione irrogata è finalizzato ad evidenti obiettivi di dissuasione e deterrenza da comportamenti antisportivi nonché alla salvaguardia dei valori fondanti dell’ordinamento federale e impone, da un lato, che la sanzione sia commisurata alla gravità dell’illecito e al disvalore sociale della condotta posta in essere dal soggetto sanzionato (CFA, SS.UU., n. 72/2023-2024), dall’altro che la sanzione una volta irrogata debba, comunque, essere scontata effettivamente e concretamente, e non in modo fittizio o elusivo, e cioè secondo modalità demandate alla mera discrezionalità della società di appartenenza (CFA, Sez. consultiva, C.U. n. 111/2016-2017). Il secondo principio è quello della omogeneità (o separazione delle competizioni) in virtù del quale, ove possibile, la sanzione deve essere scontata nella stessa categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Tale principio costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di importanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata (CFA, SS.UU., n. 105/2022-2023). In fase esecutiva il principio da applicare in prima battuta è quello della omogeneità il quale però in alcune ipotesi – e cioè quando il giocatore cambia squadra o non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile - cede al principio dell’effettività della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, rimessa alla valutazione discrezionale della società di appartenenza del tesserato (CSA, SS.UU., n. 27/2019-2020).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0001/CFA/2024-2025/A

Presidente: Torsello

Relatore: Anastasi

Riferimenti normativi: art. 19, comma 4 e comma 6, CGS; art. 21, comma 2, comma 6 e comma 7; CGS; art. 44, comma 5, CGS

Articoli

1. Tutti i provvedimenti, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, si ritengono conosciuti dalla data della loro pubblicazione.
2. Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse è presentato ricorso, salva l’adozione, su richiesta del reclamante di un provvedimento di sospensione cautelare.
3. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione.
4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
5. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali nonché per le gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, comma 1, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’organo di giustizia sportiva.
6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.
7. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7.
8. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salva l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), punto 1), sesto capoverso delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 21, comma 6.
9. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci, altresì, nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

1. Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2.
2. II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.
3. Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta la irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall’art. 9.
4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.*
Qualora la gara venga interrotta e prosegua in altra data per i soli minuti non giocati, il calciatore o il tecnico, che non vi abbia partecipato per scontare una squalifica, termina di scontare la stessa squalifica nella prosecuzione della gara. (1)
5. Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.
6. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.*
8. Le Leghe, le Divisioni o i Comitati regionali possono concedere deroghe a termine ai calciatori squalificati al fine di disputare gare amichevoli o gare dell'attività ricreativa.
9. I tecnici nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica non possono svolgere, per tutta la durata della stessa, alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi nonché l'accesso all'interno del recinto di gioco e degli spogliatoi.
10. La sanzione della squalifica a tempo determinato, nonché la sanzione della squalifica per almeno dieci giornate di gara di cui all'art. 28, comma 2, ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.*

 

*Comma 4 così modificato dal C.U. 165 del 25.02.2021; si riporta il testo del previgente comma: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.”
*Comma 7 così modificato dal C.U. 165 del 25.02.2021; si riporta il testo del previgente comma: “Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.”
*Comma 7 così modificato dal C.U. 79 del 1.09.2020; si riporta il testo del previgente comma: “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione della squalifica abbia cambiato attività ai sensi dell’art. 118 delle NOIF, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova attività.”
*Comma 10 così modificato dal C.U. 165 del 25.02.2021; si riporta il testo del previgente comma: “La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 3.”

 

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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