Lega nazionale dilettanti – soggetto inibito – è incandidabile

E’ incandidabile a cariche elettive, nell’ambito della Lega nazionale dilettanti e delle proprie articolazioni, il soggetto che, nel periodo di svolgimento del percorso elettorale, si trova in costanza di inibizione. Se per un verso l’effetto della sanzione è insito nella stessa natura giuridica e denominazione della medesima, per un altro e coerente verso assume rilievo la consolidata giurisprudenza della Corte federale d’appello secondo cui “in pendenza di inibizione comminata dalla reclamata decisione, in quanto al presidente è fatto divieto di svolgere ogni attività in ambito federale, inclusa quella di Presidente della società." (CFA, Sez. I, n. 31/2023-2024). La sanzione della inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC comporta l’impossibilità di esercitare, per il periodo di tempo stabilito, i poteri conferiti in ambito associativo, nonché il divieto di rappresentare la società in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; è consentita solo, in coerenza con i principi costituzionali di cui all’art. 24 Cost. ed al fatto che trattasi di attività privata e non federale, alla persona sanzionata di esperire i necessari mezzi di impugnazione presso i competenti organi di giustizia sportiva (CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020).

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0001bis/CFA/2024-2025/G

Presidente: Cirillo

Relatore: Ponte

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