Settore giovanile e scolastico – componente del Consiglio direttivo di un Comitato regionale - coordinatore federale regionale – incompatibilità – inammissibilità delle attività di campagna elettorale

In caso di incompatibilità di un soggetto che ricopra contemporaneamente la carica elettiva di componente il Consiglio direttivo di un Comitato regionale e l’incarico di Coordinatore federale regionale per l’attività giovanile e scolastica, se in linea generale non è espressamente prevista una ipotesi di incandidabilità – in coerenza con il principio generale di diritto all’esercizio del diritto di elettorato passivo - in sede di conseguente attività ordinaria, e pur in presenza di presentazione della candidatura, trova piena applicazione la fondamentale regola generale del divieto di avere qualsiasi rapporto (ex art. 34, comma 18, dello Statuto), con conseguente inammissibilità delle attività di campagna elettorale. In proposito, va altresì evidenziata la piena operatività delle attività della Commissione federale di garanzia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, commi 2 e 3 dello Statuto.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0001bis/CFA/2024-2025/E

Presidente: Cirillo

Relatore: Ponte

Riferimenti normativi: art. 34, comma 18, Statuto FIGC; art. 34, commi 2 e 3 Statuto FIGC;

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