Lega nazionale dilettanti – componente organo di giustizia sportiva – carica elettiva - incompatibilità

Sussiste incompatibilità fra la carica di componente di un organo di giustizia sportiva e una carica elettiva nell’ambito della Lega nazionale dilettanti. Ciò alla luce del chiaro principio, coerente alle regole di fondo dell’ordinamento anche in termini di separazione dei poteri, dettato dall’art. 29, comma 2, dello Statuto federale, là dove statuisce quanto segue: "La qualifica di Consigliere federale eletto è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva federale. Le cariche di componente del Collegio dei revisori dei conti, di componente degli organismi tecnici di cui all’art. 19, commi 3 e 4, di componente degli organismi di cui all’art. 4, comma 3, e all’art. 9, comma 5, di componente della Commissione federale di garanzia, di componente degli organi della giustizia, nonché lo status di ufficiale di gara sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o di società affiliata alla FIGC".    Al fine di garantire l’operatività di tale chiara ed espressa incompatibilità la stessa norma di principio prevede un meccanismo procedurale, noto anche all’ordinamento generale, secondo l’iter dettato dal successivo comma 4: “La Commissione Federale di Garanzia accerta immediatamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla elezione, eventuali ipotesi di incompatibilità e contesta la stessa all’interessato, diffidandolo a esercitare l’opzione entro i successivi 15 giorni, con espressa comunicazione che in assenza sarà dichiarato decaduto. Scaduto il termine, la Commissione Federale di Garanzia, esaminate eventuali memorie o osservazioni dell’interessato e accertato l’esercizio o il mancato esercizio dell’opzione, in caso di persistenza dell’incompatibilità, se entrambe le cariche sono federali dichiara decaduto l’interessato dall’ultima, ovvero, nelle altre ipotesi, dalla carica federale. Prima della dichiarazione di decadenza, l’interessato può sempre esercitare l’opzione. In ogni caso, durante il procedimento di accertamento dell’eliminazione della causa di incompatibilità, l’interessato che non abbia ancora optato può esercitare, con riferimento all’ultima carica, solo poteri di ordinaria amministrazione e gli atti conservativi o indifferibili”.

Stagione: 2024-2025

Numero: n. 0001bis/CFA/2024-2025/B

Presidente: Cirillo

Relatore: Ponte

Riferimenti normativi: art. 29, comma 2 e comma 4, Statuto FIGC;

Salva in pdf