Settore giovanile e scolastico – componente del Consiglio direttivo di un Comitato regionale - coordinatore federale regionale - incompatibilità
Ai sensi dell’art. 15, (concernente “Il settore per l’attività giovanile e scolastica”), comma 6, dello Statuto federale non è consentito che un soggetto ricopra contemporaneamente la carica elettiva di componente il Consiglio direttivo di un Comitato regionale e l’incarico di Coordinatore federale regionale per l’attività giovanile e scolastica. La coincidenza soggettiva escluderebbe in radice l’apporto plurimo ed esterno, garantito dal coordinatore di origine federale, il quale – per la provenienza – garantisce una visione ed un approccio diverso e più ampio, in grado di accrescere e completare, in piena coerenza al previsto ruolo consultivo, la valutazione che il consiglio direttivo è chiamato a svolgere. Inoltre, anche sotto un profilo formale la coincidenza non è coerente con il dato normativo, che prevede una plurisoggettività formale e sostanziale, sia di ruolo sia di funzioni e sia della relativa natura (consultiva e deliberativa). Infine, anche la relativa nomina delle due cariche proviene da soggetti diversi, quindi, è logico che siano parimenti due soggetti diversi chiamati a ricoprire il diverso ruolo consultivo e di partecipazione alla deliberazione collegiale.
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 0001bis/CFA/2024-2025/A
Presidente: Cirillo
Relatore: Ponte
Riferimenti normativi: art. 15, comma 6, Statuto federale;