Acquisizioni e Cessioni di Partecipazioni Societarie in ambito Professionistico EX ART. 20 BIS N.O.I.F.

Con il C.U. 221A del 26 aprile 2021 il Consiglio Federale della FIGC ha promulgato l’art. 20 bis delle N.O.I.F. e il comma 5 bis dell’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sostituendo le disposizioni precedenti, a suo tempo promulgate con il C.U. n°112/A del 7 novembre 2019.

Si riporta, di seguito, la disciplina attualmente vigente cui fare riferimento:

Detta normativa prevede, in caso di subentro di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società sportive affiliate alla F.I.G.C. ed associate ad una delle Leghe professionistiche, che costoro posseggano determinati requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria.

La documentazione prescritta dall’art. 20 bis delle N.O.I.F. deve essere inviata a mezzo PEC, nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di acquisizione delle partecipazioni, all’indirizzo di posta elettronica certificata coaps@pec.figc.it.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ

Acquirenti di nazionalità italiana: deposito certificati casellario giudiziario e carichi pendenti, rilasciati non oltre 15 giorni antecedenti la data della acquisizione;

Acquirenti di nazionalità estera: deposito certificazioni equipollenti a quelle previste per gli acquirenti di nazionalità italiana, accompagnate da traduzione giurata in lingua italiana e deposito di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000 da redigersi in base al fac-simile disponibile al seguente link (Dichiarazione sostitutiva - art. 20 bis comma 5 lett. D1) N.O.I.F.).

Requisiti di onorabilità di cui all’art. 20 bis, comma 5, lett. B) e C), delle N.O.I.F. da dimostrarsi in base ai fac-simili disponibili ai seguenti link:

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI SOLIDITÀ FINANZIARIA

  1. Deposito dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, da redigersi in base al fac-simile disponibile al seguente link (Attestazione solidità finanziaria - art. 20 bis, comma 6, lett. A1).
  2. Fideiussione (solo ove richiesta): la garanzia deve essere prestata utilizzando il modello reso no-to annualmente dalla F.I.G.C..

La mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 20 bis delle N.O.I.F. comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva.

Recapiti telefonici CO.A.P.S.: 068491 5001 / 068491 5037