Tutela del Segnalante
FIGC garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, del facilitatore (da intendersi la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo), della persona coinvolta (da intendersi sia persona fisica che giuridica) e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
Ad eccezione dei casi di responsabilità penale per calunnia o diffamazione, o civile per dolo o colpa grave, il Segnalante nonché la persona coinvolta nella Segnalazione, il facilitatore, le persone citate e coloro che hanno un particolare rapporto che li lega al Segnalante (a titolo esemplificativo persone del medesimo contesto lavorativo e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado) non possono subire alcuna ritorsione al ricorrere delle condizioni previste dal D. Lgs. 24/2023.
Nel rispetto delle previsioni di legge, FIGC, pertanto, vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della Segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato alla Federazione.
I motivi che hanno indotto il Segnalante ad effettuare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
Si precisa che il segnalante o denunciante anonimo non gode della tutela di cui al D. Lgs. 24/2023, a meno che sia successivamente identificato o riveli, anche in un secondo momento, la propria identità.