Ritorsioni

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere nel contesto lavorativo in ragione della Segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o al denunciante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

FIGC vieta e sanziona ogni forma di ritorsione diretta o indiretta, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione o denuncia, nei confronti del Segnalante o del denunciante, nonché dei soggetti di cui all’art. 3 comma 5 del D.lgs. n. 24/2023.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

  • il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
  • la retrocessione di grado, la mancata promozione, la valutazione della performance artatamente negativa;
  • la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
  • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
  • l’ingiustificato mancato conferimento di incarichi con la contestuale attribuzione ad altro soggetto;
  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
  • le note di merito negative o le referenze negative;
  • il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
  • la revoca ingiustificata di incarichi;
  • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
  • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
  • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
  • l'annullamento di una licenza o di un permesso;
  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Per godere della protezione prevista dal D.lgs.24/2023:

  • i Segnalanti, denuncianti o coloro che eseguono la Divulgazione Pubblica devono ragionevolmente ritenere, anche alla luce delle circostanze del caso concreto e dei dati disponibili al momento della Segnalazione, Divulgazione Pubblica o denuncia, che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e pertinenti;
  • è necessario uno stretto collegamento tra la Segnalazione, denuncia, divulgazione e il comportamento, provvedimento, atto, omissione sfavorevole subiti, direttamente o indirettamente, dal Segnalante, dal denunciante o dal divulgatore;
  • la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla Segnalazione, denuncia o Divulgazione pubblica effettuata.

Nella gestione delle comunicazioni di ritorsioni ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria.

Le tutele previste in caso di Ritorsioni non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante sarà inoltre applicata una sanzione disciplinare.