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Sanzione Antitrust, il TAR accoglie il ricorso della FIGC. Gravina: “Riconosciuta la correttezza del nostro operato”

Secondo il TAR del Lazio, la Federazione non ha abusato di alcuna posizione dominante. È stata ribaltata così la decisione dell’AGCM, che aveva inflitto una sanzione di oltre 4 milioni di euro in merito all’organizzazione di tornei giovanili

lunedì 17 febbraio 2025

Sanzione Antitrust, il TAR accoglie il ricorso della FIGC. Gravina: “Riconosciuta la correttezza del nostro operato”

La Federazione Italiana Giuoco Calcio non ha abusato di alcuna posizione dominante. È questa, in estrema sintesi, la motivazione che ha portato il TAR del Lazio all’annullamento della sanzione di oltre 4 milioni di euro dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, comminata lo scorso luglio sulla base della non riscontrata accusa di abuso di posizione dominante nell’organizzazione di tornei giovanili. Con tale decisione, il TAR ha aderito alla ricostruzione normativa e interpretativa della Federazione, relativamente alla definizione di attività agonistica e in particolare all’individuazione dell’età dei 12 anni.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara il presidente Gabriele Gravina – perché è stata riconosciuta la correttezza dell’agire della FIGC, che si è sempre ispirata al rispetto della tutela della salute dei bambini, della legge e dei regolamenti del CONI. Davanti al giudice terzo, abbiamo dimostrato nel merito come l’istruttoria dell’Antitrust sia stata influenzata da dichiarazioni fuorvianti e si sia basata su un ragionamento giuridico errato”.

Nella motivazione depositata questa mattina, infatti, si legge che: “… assume importanza il legame tra l’agonismo e l’obbligo di possedere apposite certificazioni sanitarie (…). Il Ministero della Salute ha, quindi, conseguenzialmente approvato le tabelle per l’età minima di accesso all’attività sportiva agonistica che il CONI ha predisposto sulla base delle determinazioni a livello federale, in accordo con la Federazione Medico Sportiva Italiana; nella specie, per il calcio è prevista l’età di 12 anni. In considerazione della risalenza di tale dato, non è, quindi, fondatamente sostenibile che la ricorrente abbia intenzionalmente dilatato l’area anagrafica per comprimere le prerogative degli EPS”.

E con particolare riferimento all’accusa di aver utilizzato strumenti sanzionatori come i deferimenti per scoraggiare i tesserati a svolgere attività con gli Enti di Promozione Sportiva, il TAR ha sconfessato completamente la tesi accusatoria, affermando che: "Quasi lambisce, poi, il paradosso la prova costituita dal ‘carattere strumentale dei deferimenti’, compendiata da quanto esposto dagli EPS". E infatti è: "Fin troppo evidente che la tesi degli EPS e, soprattutto, la condivisione sostanziale di AGCM di tale teorema non tengono conto che l’art. 45, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva prevede che ‘gli organi del sistema della giustizia sportiva agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e terzietà’".