Giustizia sportiva

Chiuso il procedimento nei confronti di Pietro Rinaldi con una sanzione di 3.000,00 euro

Il presidente del Comitato Regionale Basilicata della LND era stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1

venerdì 18 giugno 2021

Chiuso il procedimento nei confronti di Pietro Rinaldi con una sanzione di 3.000,00 euro

Con una sanzione di 3.000,00 euro di ammenda per Pietro Rinaldi, all’epoca dei fatti presidente del Comitato Regionale Basilicata della LND, visto l’accordo raggiunto dalle parti, si chiude il procedimento avviato dalla Procura Federale.  

Rinaldi era stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. - in relazione a quanto disposto al punto 5 del C.U. n. 85 L.N.D. S.S. 2019/2020 del 9.08.2019 - per non aver provveduto a corrispondere alle società aventi diritto i rispettivi premi di valorizzazione dei giovani calciatori, accreditati dalla L.N.D. sul conto del Comitato sin dall’11.09.2020, cercando altresì di imporre alle stesse società la compensazione degli importi loro spettanti con l’importo delle residue rate per l’iscrizione al campionato di competenza non ancora versate, importo non ancora scaduto né alla data del 31.12.2020, né a quella del 20.01.2021 e pertanto non esigibile.

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