RITENUTE IRPEF – RATEIZZAZIONE - ADEMPIMENTO TEMPESTIVO OLTRE LE SCADENZE FEDERALI - CONDIZIONI
Ai sensi dell’art. 1, comma 160, della legge n. 197 del 29.12.2022, il legislatore ha effettivamente consentito per le ritenute Irpef un adempimento “tardivo” rispetto ad una scadenza in realtà già maturata (il 22 dicembre 2022), espressamente riqualificando tale adempimento come tempestivo se intervenuto entro il 29 dicembre 2022, così operando una chiara rimessione in termini come correttamente rilevato dal Tribunale. Con il comma 161, poi, sempre il legislatore ha espressamente previsto che “[i]n caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il contribuente decade dal beneficio della rateazione di cui al comma 160”. Per un verso, dunque, si è concessa una facoltà altrimenti scaduta, prevedendo una rateizzazione specifica (in 60 rate), e per altro verso si è disciplinata la conseguenza del mancato esercizio tempestivo. Pertanto, in caso di presentazione di un modello F24 con saldo zero che risulti tardivo rispetto al termine disciplinato dall’art. 1, comma 160, della legge n. 197 del 29.12.2022 e che si riferisca solo alle prime rate della rateizzazione, ma non all’intero debito fiscale, opera la decadenza dalla rateizzazione e torna dovuto l’intero debito fiscale prima rateizzato. In un tale caso, la società sportiva non può ritenersi adempiente al termine previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), NOIF per la parte di debito fiscale non assolta.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 97/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 85, lett. C), par. V), NOIF; art. 1, comma 160, della legge n. 197 del 29.12.2022; art. 1, comma 161, della legge n. 197 del 29.12.2022