Società sportiva - partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto - C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 - art. 16-bis delle NOIF – norma transitoria – termine non breve – affidamento – non sussiste – revoca o annullamento di un precedente provvedimento – non sussiste – è legittimo esercizio del potere normativo relativo a rapporti in corso di svolgimento - rispetto dei canoni di ragionevolez
Non è illegittima la delibera adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021, nella riunione del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, avente per oggetto la modifica dell’art. 16-bis delle NOIF; rileva il non irrilevante orizzonte temporale (individuato nei cinque giorni antecedenti il termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della stagione sportiva 2024/2025) che il provvedimento impugnato concede alle società per adeguarsi alle nuove previsioni. Si tratta di un termine, certamente non breve, che permette alle società di compiere ogni opportuna valutazione, rimodulando i propri investimenti. L'eventuale affidamento si sarebbe radicato su un lasso temporale di soli cinque mesi; e, per come dimostrano il diritto sovranazionale e quello nazionale (per tutti, l'art. 21- nonies l. n. 241/1990 all'esito della l. n. 124/2015 e del d.l. n. 77/2021) l'elemento cronologico, rafforzando la convinzione della stabilità della posizione di oggettivo vantaggio, condiziona quella fede laica in cui l'affidamento si sostanzia. D’altro canto l’intervento regolamentare non si configura come una revoca, o un annullamento di un precedente provvedimento, ma costituisce legittimo esercizio del potere normativo che ben può riguardare rapporti in corso di svolgimento, nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Inoltre il termine del periodo transitorio indicato dalla norma federale non risulta ictu oculi eccessivamente breve o irragionevole. La libertà di iniziativa economica non è, nel contesto sportivo, un valore assoluto, ma subordinato piuttosto alla preminente garanzia di correttezza e regolarità delle competizioni. Il provvedimento con il quale si impedisce ad un imprenditore, che abbia legittimamente acquisito il controllo di una società di capitali, di mantenerne la titolarità oltre il 30 giugno 2024 (così modificando le norme vigenti al momento dell’acquisizione), potrebbe rappresentare, in astratto, una compressione del principio di libertà dell'iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 della Costituzione e una altrettanto restrizione del diritto di impresa sancito dall'art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e degli art. 101 e 102 (già 81 e 82) del Trattato UE. Ma è indiscutibile che la limitazione è giustificata da ragioni di interesse generale.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 95/CFA/2021-2022/G
Presidente: Torsello
Relatore: Lipari
Riferimenti normativi: C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021; art. 16-bis delle NOIF