GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE –- ATTO DI DEFERIMENTO – CONTENUTO - ART. 125, COMMA 4, CGS – RATIO – CD. CONTESTAZIONE ALTERNATIVA – AMMISSIBILITÀ
In merito alla cd. contestazione alternativa , la Corte di Cassazione ha ritenuto che "tale metodo non solo è legittimo, ma risponde anche ad un'esigenza della difesa, atteso che l'incolpato, da un lato, è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito e, dall'altro, non si vede costretto, come sarebbe possibile, a rispondere della sola ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all'esito del dibattimento la risoluzione della questione attraverso la successiva riduzione dell'imputazione originaria" (Sez. 5, Sentenza n. 38245 del 18/03/2004 Rv. 230373 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 6018 del 23/01/1997 Rv. 208084 - 01 nonché - sempre sulla legittimità della contestazione alternativa - Sez. 5, Sentenza n. 27930 del 01/07/2020 Rv. 279636 - 01).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 91/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 125, comma 4, CGS
Articoli
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.