Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – ratio

Le Sezioni Unite della Corte federale di appello hanno avuto modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS. L’istituto è destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della giustizia sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante.  (ex multis: SS.UU. nn. 54, 56, 61 del 2021/2022; n.11 e 69 del 2023/2024

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 89/CFA/2023-2024/A

Presidente: Torsello

Relatore: Toscano

Riferimenti normativi: art. 102 CGS

Articoli

1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.

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