Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell’illecito – applicabilità – ratio - presupposti

La continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune, sebbene non espressamente contemplato dall’art. 9 CGS, trova applicazione nell’ordinamento federale (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 38/2022-2023; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 1/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. III, n. 68/2021-2022). La ratio del c.d. cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati - con uno scopo unico - dimostra minore inclinazione criminale rispetto a colui che realizza più reati con più scopi diversi. Per l’applicazione dell’istituto della continuazione, ispirato al principio del favor rei, devono sussistere gli elementi costitutivi della pluralità di azioni o omissioni, della pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme) e del collegamento tra le diverse condotte, volte all’esecuzione di un unico disegno criminoso. L’ultimo requisito citato consente di distinguere l’ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. Se, invece, gli stessi illeciti sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario, troverà applicazione la sanzione prevista per l’ipotesi disciplinare più grave, aumentata fino al triplo

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 86/CFA/2023-2024/F

Presidente: Torsello

Relatore: Pittalis

Riferimenti normativi: art. 14 CGS; art. 81 CP

Articoli

1. La sanzione disciplinare è aggravata se dai fatti accertati emerge a carico del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
a) aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
b) aver cagionato un danno patrimoniale;
c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi rango o a arrecare danni all’organizzazione federale;
d) aver agito per motivi futili o abietti;
e) avere inquinato o tentato di inquinare le prove in giudizio;
f) avere determinato o concorso a determinare, con l'infrazione, una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
g) aver approfittato di particolari situazioni extra-sportive;
h) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell’infrazione commessa;
i) aver commesso l’infrazione per eseguirne od occultarne un’altra ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio;
l) aver commesso il fatto a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato;
m) aver commesso l'infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare o al fine di non farla eseguire;
n) aver tenuto una condotta che comporti in ogni caso offesa, denigrazione o ingiuria per motivi di razza, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica;
o) aver commesso fatto illecito in associazione con tre o più persone finalizzata a tale commissione o comunque alla commissione di illeciti disciplinari, ovvero in concorso con soggetti facenti parte di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416 bis del Codice penale.
2. Costituiscono ulteriori circostanze aggravanti quelle previste dal presente Codice in relazione a determinati illeciti.

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