Comunicazione degli atti – notifica irregolare – nullità - principio del raggiungimento dello scopo – art. 156, comma 3, CPC – applicabilità
La nullità della notifica non può essere invocata quando l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo (nel caso di specie la Corte ha ritenuto irrilevante che la notifica dell’avvio dei procedimenti arbitrali fosse stata effettuata ad un indirizzo pec errato, perché è principio cardine quello di cui all’art. 156 c.p.c. [pacificamente applicabile al giudizio sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 6, CGS CONI] anche con riferimento all’orientamento della Corte di cassazione [Cass. Civ., Sez. I, ord., 7/6/2021, n. 15785] secondo cui “In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio”.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 86/CFA/2023-2024/D
Presidente: Torsello
Relatore: Pittalis
Riferimenti normativi: art. 156, comma 3, CPC; art. 2, comma 6, CGS CONI