Violazioni in materia gestionale ed economica - pagamento delle somme accertate – impugnazione del lodo – non sospende l’esecutività – status soggettivo – non rileva

L’obbligo di effettuare i pagamenti delle somme poste a carico di società o tesserati dai collegi arbitrali sussiste anche in caso di impugnazione del lodo poiché tale impugnazione non sospende l’esecutività del lodo medesimo (art. 136, comma 4, CGS); e ciò, nemmeno se il lodo viene impugnato per nullità (in questo senso, espressamente, Cass. Civ. SS. UU., 5 luglio 2013, n. 16884). Inoltre, lo status soggettivo dell’incolpato non rileva, in quanto la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione sopra richiamata, ovvero nell’aver omesso il pagamento nel termine previsto. Stante il carattere del precetto - che prevede l’osservanza di un facere in un tempo determinato (effettuazione del pagamento entro 30 giorni) - la fattispecie incriminatrice deve ritenersi interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento (CFA, Sez. I, n. 32/2022-2023).

Stagione: 2023-2024

Numero: n. 86/CFA/2023-2024/C

Presidente: Torsello

Relatore: Pittalis

Riferimenti normativi: art. 31 CGS; art. 94 ter NOIF; art. 136, comma 4, CGS

Articoli

1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida.
2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).
3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.
5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:*
a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.
6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.*
7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.
9. L’inosservanza dei divieti di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L’inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l’ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno.
In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all’art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.
10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

 

*Comma 5 così modificato dal C.U. FIGC n. 231/A del 7.05.2021 e dal C.U. 51/A del 12.10.2022 di cui si riporta il testo previgente: “5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8 e 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:
a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.”

*Comma 6 così modificato dal C.U. 51/A del 12.10.2022 di cui si riporta il testo previgente: “6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11 e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.”

1. La Federazione riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali della Camera arbitrale e da quelli costituiti sulla base degli accordi collettivi per la risoluzione delle controversie fra sportivi professionisti e società di appartenenza.
2. Decorsi venti giorni senza che la parte obbligata abbia adempiuto, l’altra parte potrà richiedere al Consiglio federale che venga dichiarato lo stato di morosità e l’adozione di ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività al lodo.
3. Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio federale nei confronti delle affiliate o dei tesserati che siano risultati soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso alla Procura federale per gli adempimenti di competenza dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.
4. L’eventuale impugnazione del lodo dinanzi all’autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell’esecutività dello stesso, né gli effetti della dichiarazione di morosità.
5. La Federazione può altresì emanare ogni idoneo provvedimento per garantire esecutività ai lodi anche in caso di retrocessione e di conseguente iscrizione ai campionati della LND delle società interessate.

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