Corte federale d’appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione termine di deposito del reclamo – tardività – principi di informalità del processo sportivo – non si applicano
Se è vero che i procedimenti di giustizia sportiva hanno il carattere dell’informalità e che, in tali procedimenti, i vizi formali ordinariamente non costituiscono causa di invalidità dell’atto poiché il fine principale dell’ordinamento sportivo, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, Sezione I, n. 56/2018), tali principi non possono però applicarsi là dove il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 115, comma 2, del CGS (o di quello omologo di cui all’art. 101, comma 2) incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale in appello e, pertanto, viene in rilievo una disposizione espressiva di principi di ordine pubblico processuale, sottratti, in quanto tali, alla disponibilità delle parti
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 86/CFA/2023-2024/A
Presidente: Torsello
Relatore: Pittalis
Riferimenti normativi: art. 101, comma 2, CGS; art. 115, comma 2, CGS
Articoli
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
Art. 115 - Reclamo innanzi alla Corte federale di appello
1. Le parti interessate, la Procura federale e i terzi che abbiano un interesse anche indiretto possono proporre reclamo innanzi alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di primo grado.