Processo sportivo in genere – ricorso e reclamo – trasmissione alla controparte – mancanza – costituzione in giudizio – sanatoria
In relazione alla peculiarità del rito dinanzi al giudice sportivo, qualora, in relazione alla successione dei termini temporali, sia stata garantita la tempestiva conoscenza del reclamo alla Procura federale e vi sia stata l’effettiva costituzione in giudizio da parte della medesima Procura, è ammissibile il reclamo anche se non sia stato notificato a controparte. Tali elementi nel loro insieme consentono di riconoscere l’effetto sanante della costituzione della Procura federale. (CFA, SS. UU., n. 19/2022-2023).
Stagione: 2024-2025
Numero: n. 85/CFA/2024-2025/E
Presidente: Torsello
Relatore: Tucciarelli
Riferimenti normativi: artt. 44, comma 1; 49, comma 4; 101; 103 CGS
Articoli
Art. 44 - Principi del processo sportivo
1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.
Art. 49 - Ricorsi e reclami
1. Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
2. Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
3. Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo:
a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell’AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
4. I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
5. La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
6. La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.
7. Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
8. È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
9. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
10. I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
11. La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
12. II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.
Art. 103 - Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio
1. Entro dieci giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte federale di appello, accertata l'avvenuta notificazione del reclamo alle parti, fissa l'udienza di discussione, che deve tenersi entro trenta giorni dal deposito del reclamo stesso. Il Presidente dispone la notificazione dell’avviso di fissazione alle parti, con l’avvertimento che gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria della Sezione fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e che, entro tale termine, il reclamante, i soggetti nei cui confronti il reclamo è proposto o comunque interessati, possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la data di ricezione dell'avviso di fissazione e la data fissata per l'udienza innanzi alla Corte Federale di appello deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi, fatta salva la facoltà del Presidente di abbreviare il termine per giusti motivi, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
3. Tutti i reclami proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.