Giudizio e responsabilità disciplinare – principio di retroattività in mitius - ratio
Il principio di retroattività in mitius, sancito nell’art. 2 c.p., esprime una regola generale riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, per ragioni di giustizia sostanziale, uguaglianza e (in)colpevolezza, non sarebbe ragionevole punire una persona per una condotta che la legge posteriore considera non più meritevole di sanzione, facendo venir meno il disvalore del fatto precedentemente commesso.
Stagione: 2023-2024
Numero: n. 83/CFA/2023-2024/D
Presidente: Torsello
Relatore: Giordano
Riferimenti normativi: art. 2 CP